Tax credit librerie - Proroga scadenza

È stato prorogato alle ore 12 del 10 novembre 2021 il termine ultimo per presentare domanda per il Tax credit librerie

Ricordiamo che si può presentare richiesta SOLO ON LINE mediante il portale a questo indirizzo: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

La Legge di Bilancio per il 2018 riconosce un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, contraddistinti con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, nella misura massima di 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Come stabilito dal Decreto attuativo della disciplina di favore, per poter accedere al beneficio, è necessario che l’esercente:

  • abbia la sede legale nel territorio dello Spazio economico europea;
  • sia soggetto alla tassazione in Italia, per effetto della residenza fiscale, oppure per la presenza di una stabile organizzazione in Italia;
  • abbia sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Ora, il Ministero della Cultura, con avviso pubblicato sul proprio portale web, ha reso noto che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in parola, riferito all’anno 2020, fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, collegandosi al portale web: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ 

Si precisa che il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati nell’anno 2020 - con riferimento al singolo punto vendita dove si svolge la medesima attività - a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, spese per locazione, spese per il mutuo e contributi previdenziali e assistenziali riguardanti il personale dipendente.

 Si ricorda, infine, che il credito d'imposta in parola non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti “de minimis”, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini definiti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 12 dicembre 2018, e la Risoluzione, della medesima Agenzia, n. 87 del 2018.

TOP