STATUTO FENAILP

Provinciale di Salerno

 

Art. 1

Costituzione

È costituita in Salerno la FENAILP della provincia di Salerno composta da micro, piccole e medie imprese come tali individuate dalle norme dell’Unione Europea, sotto qualsiasi forma giuridica costituita, nonché lavoratori autonomi che esercitano arti o professioni.

 

Art. 2

Sede

La Federazione Provinciale ha sede legale in Salerno Via Posidonia n° 165.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto.

Può istituire nel territorio provinciale, uffici o delegazioni comunali.

 

Art. 3

Scopo

La Federazione Provinciale ha carattere apartitico autonomo ed indipendente e senza fini di lucro.

È fondata sui principi della mutualità e della libera adesione, in base al principio della libertà dell’organizzazione sindacale, ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea.

Per l’attuazione di quanto previsto dai precedenti artt. La Federazione si propone di:

a)     rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali;

b)     promuovere iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, amministrativo economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane nell’ambito delle attività dei soci;

c)     stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture simili per l’accesso ai finanziamenti, l’apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui al precedente art. 1 e degli imprenditori in pensione;

d)     contrattare e sottoscrivere accordi integrativi provinciali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, al fine di produrre normative applicabili nelle aziende associate;

e)     promuovere e partecipare agli enti bilaterali locali;

f)      rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;

g)     intervenire nelle controversie sindacali, collettive ed individuali;

h)     istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

i)       favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le attività occupazionali;

j)       promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l’integrazione europea;

k)     favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione degli utili dell’impresa;

l)       svolgere la necessaria attività di supporto per l’innovazione, la ricerca, la promozione e la internazionalizzazione delle imprese;

m)   attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici, e sociali nell’interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;

n)     promuovere, lo sviluppo e l’assistenza sociale, sindacale, previdenziale, legale, ecc. nei confronti degli anziani, dei pensionati e dei cittadini in genere;

o)     partecipare a società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa;

p)     designare rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituiti, comitati, consorzi e commissioni ed associazioni;

q)     sviluppare strutture ed organismi per l’assistenza finanziaria, manageriale e tecnica alle imprese;

r)      promuovere, in seno alla Federazione, lo sviluppo di gruppi, unioni ed associazioni, formati da imprese che svolgono mestieri identici e/o affini, coordinandone l’azione sul piano provinciale;

s)     promuovere la costituzione di forme associative finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, etc. in favore degli stessi associati e delle loro famiglie;

t)      esercitare l’attività di editoria all’uopo anche delegandone la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione all’interno e all’esterno del sistema associativo di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;

u)     stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione.

 

     In particolare l’attività di formazione viene così articolata:

      - partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie;

      - sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;

     - promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell’economia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento e supporto, attraverso l’utilizzo di risorse anche esterne, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese;

      - favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;

      - progettare moduli e tipologie dei corsi;

      - coordinare le proprie attività con quelle degli enti bilaterali territoriali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire un’articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;

      - Istituisce i CAT (Centri di Assistenza Tecnica);

      - stabilire convenzioni con enti operanti nel medesimo ambito per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di occupazione e mercato del lavoro.

 

     Per tali fini, la Federazione potrà avvalersi di risorse, anche esterne per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese.  

     La Federazione può compiere ogni atto giuridico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l’acquisizione e l’alienazione di partecipazione, anche azionarie, in società di capitali.

 

Art. 4

Durata

La Federazione Provinciale ha durata illimitata.

 

Art. 5

Soci

Possono essere ammessi come soci i lavoratori autonomi, anche se esercenti arti o professioni, le attività extralberghiere a gestione non imprenditoriale, le micro, piccole e medie imprese così, come individuate dalle norme in vigore dall’Unione Europea, sotto qualsiasi forma giuridica costituente e i pensionati in genere.

Possono aderire altresì Associazioni già costituite che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli di FENAILP.

 

Art. 6

Adesione

La richiesta di adesione deve essere indirizzata alla sede provinciale.

Deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, deve indicare la natura dell’attività esercitata e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del sistema associativo specificato nell’atto di adesione.

Il socio si impegna al pagamento dei contributi associativi che verranno deliberati nella forma e nella misura dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Ogni socio, all’atto di adesione, con apposito consenso scritto, autorizza la Federazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini previsti dallo statuto e dal regolamento interno, consentiti dalla legge. Il rapporto associativo ed i diritti e i doveri che ne discendono sono disciplinati dallo statuto e da apposito regolamento.

L’ammissione dei soci è deliberata, insindacabilmente, dalla Giunta Esecutiva.

 

Art. 7

Diritti ed Obblighi

I soci hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza della Federazione.

Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l’elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nello Statuto.

I soci sono obbligati a pagare i contributi associativi stabiliti annualmente, nella forma e nella misura, dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

L’esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci che sono in regola con i versamenti dei contributi associativi.

LA FENAILP della Provinciadi Salerno, mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa.

 

Art. 8

Esclusione dei Soci

L’esclusione è deliberata dalla Giunta Esecutiva nei confronti del socio che:

a) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona o il patrimonio;

b) per gravi inadempienze agli organi sociali o attività contrarie all’interesse della Federazione o inosservanza del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) per partecipazione contemporanea ad altre associazioni costituite per gli stessi scopi o scopi contrastanti;

d) per perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione;

e) per fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza.

 

Art. 9 Recesso dei soci

Ciascun socio può recedere volontariamente dandone comunicazione alla Federazione con lettera a.r. che dovrà pervenire entro e non oltre la data del 30 novembre dell’anno in corso, senza possibilità di rivalsa sul patrimonio della Federazione.

Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti nei modi e termini di cui al precedente art. 7.

 

Art.

10 Organi

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente.

 

Art. 11

Consiglio

Il Consiglio è costituito da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi così come stabiliti annualmente dalla Giunta Esecutiva.

Il diritto di voto spetta al socio e può essere esercitato anche mediante delega scritta ad altro socio avente diritto, nessun socio può avere più di due deleghe.

 

Art. 12

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio sia ordinario che straordinario, si riunisce nella sede della Federazione o altrove purché nel territorio provinciale.

Il Consiglio è convocato dalla Giunta Esecutiva, all’uopo incaricata dal Presidente, mediante avviso che deve essere affisso almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in modo visibile nella sede sociale e negli uffici e/o delegazioni comunali.

Il Consiglio ha luogo in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio, in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga necessario.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della adunanza nonché la data della seconda convocazione.

 

Art. 13

Costituzione e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio, è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci con diritto di voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Il sistema di votazione è stabilito dal Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei soci presenti e rappresentati. Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale devono essere riportate nel registro dei verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

 

Art. 14

Compiti del Consiglio

Sono di competenza del Consiglio:

a) l’elezione del Presidente;

b) la nomina e la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva su proposta del Presidente;

c) l’approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, del bilancio Consuntivo annuale;

d) la modifica dello statuto secondo le modalità del successivo articolo 27;

e) lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori da farsi secondo le modalità di cui al successivo art. 28. L’ordine del giorno del Consiglio è fissato dalla Giunta Esecutiva.

 

Art. 15

Presidenza del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Presidente in carica, in mancanza Il Consiglio eleggerà un proprio presidente.

All’inizio della riunione con l’approvazione del Consiglio, il Presidente designa, fra i soci presenti, due scrutatori ed un Segretario per redigere il verbale.

 

Art. 16

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta:

a) dal Presidente eletto dal Consiglio;

b) da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

I componenti della giunta non potranno mai essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.

Il numero di membri della Giunta Esecutiva così come determinato resta in carica per cinque anni.

Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno alla giunta esecutiva durante il quinquennio della sua costituzione verranno integrate per cooptazione della stessa su proposta del Presidente.

La giunta si riunisce di norma almeno una volta ogni sei mesi ed è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o quando ne facciano richiesta almeno metà dei suoi componenti.

La convocazione della Giunta viene fatta dal Presidente tramite lettera, fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata, con l’indicazione del luogo, giorno e l’ora della riunione e il relativo ordine del giorno.

La Giunta è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipano senza diritto di voto il direttore della Federazione. I componenti della Giunta potranno essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

 

Art. 17

Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva attua le direttive adottate dal Consiglio nel rispetto dello statuto. Per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a)    convoca il Consiglio ai sensi dell’art. 12 del vigente statuto;

b)    predispone il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

c)    predispone aggiornamenti e modifiche dello statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

d)    redige il regolamento interno di attuazione dello statuto e le sue eventuali modifiche;

e)    delibera l’organico e il trattamento economico del personale, nonché eventuali compensi vari per cariche e rappresentanze;

f)     procede alla nomina dei rappresentanti della Federazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi in generale;

g)    delibera sull’eventuale affidamento di procure generali e/o speciali;

h)    nomina e revoca il Direttore;

i)     determina la forma e la misura dei contributi associativi;

j)     delibera sull’eventuale trasferimento della sede nell’ambito della provincia, nonché sull’ampliamento e sulle modificazioni della sede stessa;

k)    delibera sulla partecipazione della Federazione ad enti, società, associazioni, consorzi, e altri organismi collettivi;

l)     delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

m)  delibera di istituire nel territorio provinciale uffici o delegazioni comunali;

n)    delibera sull’acquisto e sull’alienazione di mobili ed immobili di pertinenza della Federazione;

o)    delibera i fondi per l’istituzione di borse di studio, premi e sussidi;

p)    delibera l’istituzione o la soppressione della pubblicazione di notiziari, periodici, giornali, libri, opuscoli, etc.;

q)    accetta donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della ragione, e di altri enti pubblici, di associazioni ed organismi vari nel rispetto delle norme vigenti. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione successiva della medesima.

 

Art. 18

Decadenza e Dimissioni

Nel caso in cui uno dei componenti la Giunta Esecutiva non partecipi ad alcuna riunione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dall’incarico.

Il nuovo membro è nominato per cooptazione della Giunta su proposta del Presidente, e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso.

Le stesse modalità saranno adottate in caso di dimissioni.

La comunicazione di dimissione deve essere inviata al Presidente della Federazione in qualsiasi forma scritta.

 

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio e viene scelto tra i Soci. Propone al Consiglio la nomina di un Vice Presidente e la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva.

Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e revoca del Direttore.

Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta Esecutiva, al coordinamento dell’attività della Federazione, all’amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza sull’andamento dell’attività, degli uffici e dei servizi generali.

Egli ha la rappresentanza legale della Federazione in giudizio e nei confronti dei terzi e può compiere, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti atti:

a) stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso;

b) nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado;

c) compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali.

Il Presidente può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione a persone di sua fiducia, anche esterne alla Federazione, all’uopo nominate. Può chiamare a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, persone anche estranee alla Federazione, in possesso di competenze tecniche in relazione agli argomenti da discutere.

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente da lui designato. In caso di dimissioni, la comunicazione dovrà essere inviata a ciascun componente della Giunta Esecutiva. Con la cessazione della carica del Presidente, il Vicepresidente da lui designato assume la rappresentanza legale della Federazione con obbligo di convocare entro quattro mesi il Consiglio purché proceda alla nuova elezione. Il Presidente così eletto resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore.

 

Art. 20

Incompatibilità

L’eventuale nomina a carica pubblica per tutti i componenti degli organi associativi saranno regolate dalle normative vigenti in materia di incompatibilità.

Ulteriori ed eventuali situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla giunta esecutiva.

 

Art. 21

Direzione

Alla direzione della Federazione è preposto un Direttore che sovrintende a tutti gli uffici e relativo personale, cura e vigila il funzionamento della Federazione, attua le disposizioni

adottate dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, ed ha la facoltà di proporre quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utile al conseguimento degli scopi sociali.

Inoltre, il Direttore può ricoprire contemporaneamente anche incarichi a livello nazionale.

È nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.

Resta in carica fino a dimissioni o revoca della nomina da parte della Giunta Esecutiva.

Il Direttore partecipa a tutte le riunioni degli organi della Federazione senza diritto di voto e in qualità di segretario redigere i verbali. Può essere delegato dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In accordo con il Presidente può proporre alla Giunta Esecutiva la nomina di un Vicedirettore il quale, oltre a coadiuvarlo nelle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento.

 

Art. 22

Durata delle Cariche

Tutte le cariche sociali, hanno durata di un quinquennio e sono riconfermabili senza alcun limite temporale.

 

Art. 23

Patrimonio

Il Patrimonio della Federazione è costituito:

a) dai contributi annuali dei soci;

b) da contributi da parte di enti ed istituzioni;

c) da erogazioni e da lasciti costituiti in favore della Federazione e da eventuali devoluzioni di beni fatte alla Federazione da terzi a qualsiasi titolo;

d) da beni patrimoniali eventualmente acquisiti;

e) dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla Giunta Esecutiva;

f)  dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

g) dalle quote derivanti dalle prestazioni di servizi;

h) da introiti derivanti dalla stipula di convenzioni con altri enti.

La Federazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 24

Bilancio Annuale

L’esercizio finanziario ha inizio il 01 Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

I bilanci corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti sull’andamento della gestione sociale devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio entro il 30 Giugno di ogni anno.

 

Art. 25

Modifiche

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto possono essere effettuate a seguito di approvazione del Consiglio.

 

Art. 26

Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei componenti previo parere favorevole dei componenti.

In tal caso il Consiglio stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua devoluzione ad associazioni che abbiano lo stesso scopo statutario.

 

Art. 27

Regolamento di attuazione dello Statuto

La Federazione per il suo funzionamento è regolata da apposite norme deliberate dalla Giunta Esecutiva ed approvate dal Consiglio.

 

Art. 28

Norma permanente

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

 

Art. 29

Norma Finale

La Giunta Esecutiva, può deliberare a favore di soci che si sono particolarmente distinti le cariche di Presidenza onoraria o di Presidenza emerita.

I soci investiti di tale carica faranno parte degli organi senza diritto di voto.

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