ASSEGNAZIONE DOMICILIO DIGITALE D’UFFICIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA

La FeNAILP ricorda che le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono passibili della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (€.412,00 per ciascun legale rappresentante, per omessa comunicazione) e contestualmente sarà assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore.
In data 20/02/2023 l’Ufficio del Registro delle Imprese ha avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. 6721, il procedimento sopra descritto per n. 7768 imprese costituite in forma societaria, di cui n. 7209 società di capitali e n. 559 società di persone (pubblicazione all’albo camerale e sul sito web della Camera di Commercio, al seguente link https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa).
Le imprese interessate possono provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univoco, valido e attivo) entro il 06/04/2023 ed evitare l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.
Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.
Riferimenti normativi: art.16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 come modificato dall’art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020.
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