No al licenziamento se manca la prova concreta del ritardo

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 32502 del 2021, ha affermato la nullità del licenziamento del dipendente in mancanza di concreta prova del ritardo del lavoratore.
I giudici sottolineano che il fatto contestato risulta insussistente se il richiamo è generico e manca la specifica riproduzione della contestazione, per totale mancanza di prova delle infrazioni accusate.