Continuità dell'esercizio della professione: La pronuncia della cassazione

La continuità dell'esercizio della professione (art. 22, Legge n. 576/1980) deve essere contestata entro 5 anni dalla comunicazione dell'avvocato. La Cassa forense non può limitarsi ad inviare i prospetti riepilogativi dei redditi dichiarati con l'invito a verificarne la correttezza, in quanto il termine di decadenza decorre dall'adempimento del professionista. Lo specifica la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31754 del 4 novembre 2021.

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