La registrazione di atti privati sottoscritti con firma elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto utilizzo delle firme elettroniche per la registrazione di atti privati, ed in particolare di contratti preliminari di compravendita.

L'Agenzia evidenzia che i contratti preliminari di compravendita immobiliare, redatti come documenti informatici, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L'assenza di una delle due tipologie di firme comporta la nullità del contratto. Così come disposto dall'art. 38, D.P.R. n. 131/1986, la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. Tuttavia, tale imposta assolta deve essere restituita per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Infine l'Agenzia ha precisato che i contratti preliminari di compravendita, ferma restando la loro nullità qualora sottoscritti con firma elettronica semplice, rimangono soggetti alle regole generali di registrazione ed al relativo versamento delle imposte.

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