Stop al contributo di solidarietà per i pensionati professionisti

Per la Cassazione, non si può imporre il contributo di solidarietà al professionista titolare di pensione di anzianità perché in contrasto con il principio del pro-rata.

Non dovuto il contributo di solidarietà, viola il principio del pro rata.

Il contributo di solidarietà richiesto al professionista titolare di pensione di anzianità non è dovuto perché impone "una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. la cui imposizione è riservata al legislatore." Il principio del pro-rata prevede infatti che le modifiche alle regole di calcolo devono essere applicate per il futuro e non a quanto già versato in passato. Questo il chiarimento contenuto nella Cassazione n. 23363/2021.

LA VICENDA PROCESSUALE

Il giudice d'appello, riformando la decisione del giudice di primo grado, dichiara non dovuto da parte del professionista titolare della pensione di anzianità, il contributo di solidarietà richiesto dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

PER LA CASSA IL REGOLAMENTO CHE IMPONE IL CONTRIBUTO È LEGITTIMO

La Cassa di previdenza a cui è iscritto il professionista ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la violazione dell'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995 (come modificato dalla legge n. 296/2006) in combinato disposto con l'art. 13 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa stessa.

La Corte di appello ha infatti ritenuto non dovuto il contributo di solidarietà perché ha erroneamente ritenuto illegittimo il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa a carico dei pensionati, ignorando che la Suprema Corte si era pronunciata sul contributo di solidarietà adottato dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli esperti contabili in relazione al periodo 2004-2008 mentre nel caso di specie il contributo riguarda il periodo 2014-2016 come previsto dall'art. 13 del Regolamento, che applica legittimamente l'art. 2 del Dlgs. n. 509/1994 e dall'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995.

NON DOVUTO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, È INCOMPATIBILE CON IL PRO RATA

La Cassazione rigetta il ricorso della Cassa ritenendo il motivo sollevato manifestamente infondato in quanto gli enti di previdenza privati non possono, anche per il fine di garantire l'equilibrio tra bilancio e stabilità della gestione emanare "atti o provvedimenti che impongano una trattenuta (nella specie un contributo di solidarietà) su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, perché incompatibili con il principio del pro-rata" che si traducono in un prelievo che rientra nelle prestazioni patrimoniali previste dall'art. 23 della Costituzione, che possono essere imposte solo per legge. L'art. 23 Costituzione infatti dispone che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."

La Cassazione chiarisce inoltre, richiamando la relativa legislazione e i chiarimenti della Corte Costituzionale in materia, che gli atti e le deliberazioni degli enti sono legittimi ed efficaci se la loro finalità è quella di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, finalità che però non può ritenersi perseguita attraverso la previsione del contributo di solidarietà a causa del suo carattere provvisorio e temporaneo, che lo rende incompatibile con obiettivi prolungati nel tempo.

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