Richiesta di rimborso IVA versata in eccedenza

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un contribuente, di recuperare l'IVA versata in eccedenza a causa dell'errata applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

In particolare, l'Agenzia ha chiarito che, ai fini sopra esposti:

  • quale strumento ordinario, è da effettuarsi il ricorso all'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, che prevede l'emissione di note di variazione in diminuzione per rimediare agli errori compiuti nella fatturazione;
  • solo in caso di oggettiva impossibilità di emettere le note di variazione in diminuzione, è possibile ricorrere all'art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta;
  • al contrario, in caso di colpevole inerzia del soggetto passivo, il ricorso all'art. 30-ter non è possibile, in quanto "non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione".

Infine l'Agenzia, analizzando anche il quesito proposto dall'istante, ha evidenziato l'impossibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore (all'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998) laddove l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate sia conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione.

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