No giusta causa di dimissioni se il datore in crisi ritarda nei pagamenti della retribuzione

La Corte di Cassazione ha affermato che non è configurabile la giusta causa di dimissioni se il datore ritarda nel pagamento degli stipendi perché l'azienda è in crisi, mentre i dipendenti sono tutelati dalla cassa integrazione.

Con la Sentenza n. 6437, la Suprema Corte ha precisato che il contratto collettivo, che preveda il diritto del dipendente a percepire l'indennità di preavviso a seguito del suo recesso per ritardati pagamenti della retribuzione, deve essere interpretato secondo buona fede. Pertanto, non è sanzionabile il datore che sia inadempiente per un lasso di tempo breve.

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