Licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo: Alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno

In materia di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, dalla prevista alternatività tra la riassunzione ed il risarcimento del danno (Leggi n. 604/1966 e n. 108/1990) deriva che, nel caso di mancato ripristino del rapporto di lavoro, al lavoratore spetti sempre il pagamento dell'indennità risarcitoria.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5406, secondo la quale nei casi di accertata mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, il datore di lavoro non può evitare il Pagamento della suddetta indennità richiesta dal lavoratore offrendo la riassunzione, in quanto tale offerta datoriale corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto che, quindi, il lavoratore deve accettare.

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