Le modifiche apportate dal decreto al codice della crisi d’impresa: Cosa cambia e cosa resta invariato?

Esaminiamo dunque le modifiche apportate dal Decreto al codice della crisi d’impresa: cosa cambia? Cosa resta invariato? Rimane fermo l’avvio della procedura a mezzo istanza presentata dall’imprenditore per la nomina di un esperto indipendente. Quest’ultimo, sostanzialmente, svolge le medesime funzioni del mediatore, in sede di mediazione assistita, con imparzialità e indipendenza. Si pone quindi come terzo imparziale nella conduzione delle trattative prodromiche all’accordo, agevola il dialogo tra le parti. L’istanza per la nomina dell’esperto va presentata al segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Inoltre, attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera è accessibile una piattaforma telematica nazionale.

Quest’ultima contiene una lista con indicazioni operative per la redazione di un piano di risanamento aziendale ed un test pratico, per valutare l’opportunità di accedere alla composizione negoziata della crisi. Degno di nota è l’introduzione dell’obbligo di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, principi di rango costituzionale, sussumibili nel secondo comma di cui all’articolo. 2 Cost. e richiamati in diverse disposizioni del codice civile.

In particolare, interessante è l’esame sistematico delle disposizioni del decreto, alla luce dei principi richiamati, ai quali è fatto obbligo di attenersi a tutte le parti. Nel novero di queste ultime, di rilevanza è l’inclusione delle Banche e degli Intermediari Finanziari, i quali non possono revocare i contratti di finanziamento, pendente la procedura di composizione negoziata.

LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Analogamente, i creditori, durante l’espletamento delle trattative, non possono risolvere i contratti, solo per crediti anteriori non riscossi. In tale prospettiva, il decreto introduce misure protettive del patrimonio aziendale, consente all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sospende gli obblighi di cui agli articoli

2.446 e 2.447 cc. Al Tribunale è accordata la facoltà della rinegoziazione dei contratti in essere e della concessione di autorizzazioni all’imprenditore. Sono inserite misure premiali, a favore dei soggetti promuoventi la composizione negoziata ed è introdotto un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Infine, dal giorno della pubblicazione del l’istanza e fino alla conclusione delle trattative non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato d’insolvenza.

È mancata una norma ad hoc, sulla sospensione dei processi esecutivi in corso, che sarebbe stata opportuna. Apprezzabile, tuttavia, lo sforzo del Legislatore di semplificare l’accesso alla nuova procedura di negoziazione, anche con mezzi telematici (la piattaforma telematica nazionale) e “chiamando in causa” gli Istituti di Credito, i quali devono essere prontamente informati dell’avvio della procedura e partecipare attivamente, con precisi obblighi di correttezza e buona fede. L’impianto del decreto è una fotografia del diritto vivente, sempre più atipico, sempre più in sinergia con la realtà aziendale, con il mondo della finanza e delle Banche e sempre più sganciato dai dogmi dei Tribunali.

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