Impugnazione del licenziamento con due giudizi

Con Sentenza n. 22930/2021 la Corte di Cassazione afferma che tra due giudizi aventi per oggetto l'impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento non sussiste litispendenza, ma la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria è condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela verso l'unico atto di recesso.

Nel caso di specie una lavoratrice aveva presentato due ricorsi per l'illegittimità del licenziamento, chiedendo il pagamento, nel primo caso, della somma concordata per la risoluzione consensuale e nel senso dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare.

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