Imis, entro il 15 settembre la domanda per l'esenzione del versamento della rata gennaio-giugno 2021

La modulistica per la comunicazione è reperibile sui siti internet di ciascun Comune

Il prossimo 15 settembre scade il termine perentorio per presentare al Comune territorialmente competente la comunicazione - su apposita modulistica - con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per beneficiare dell'esenzione del versamento rata gennaio-giugno2021 dell'Imis.

La modulistica per la comunicazione è pubblicata da ciascun Comune sul proprio sito internet istituzionale. 

In base alle novità introdotte dall'articolo 5 della LP n. 7/2021 (recante prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) che ha aggiunto l'articolo 14 ter nella LP n. 14/2014 che disciplina l'imposta comunale sugli immobili è stabilito: 

  • il pagamento acconto e saldo IMIS per l'anno 2021 entro il 16 dicembre 2021;
  • l'esenzione del versamento da gennaio a giugno 2021 per:
  1. fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze;
  2. agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast;
  3. fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  5. fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili;
  6. fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio;
  7. fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente alla data di entrata in vigore della norma (18/05/2021).

L'esenzione prevista dall'articolo 14 ter compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività esercitata negli immobili sopra elencati (ad eccezione che per gli immobili di cui al punto 3).

Il soggetto passivo deve presentare entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 una comunicazione al Comune territorialmente competente con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

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