FeNAILP Costruttori: La cassazione assolve l’esecutore dei lavori ignaro dell’assenza dell’autorizzazione

La FeNAILP Costruttori informa che la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 43522 del 25 novembre 2021, ha asserito che, va assolto l'esecutore dei lavori che non è a conoscenza del mancato possesso, da parte del datore di lavoro, delle autorizzazioni per le opere di sbancamento nell'area demaniale. Gli ermellini hanno infatti chiarito che l'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'articolo 44 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso. Nel caso di specie, poiché il ricorrente non poteva sapere se il suo datore aveva completato o meno la pratica per ottenere la suddetta autorizzazione, manca la sussistenza della consapevolezza di consumare la condotta di invasione necessaria a configurare il dolo.

 

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