Contributo alternativo Sostegni Bis entro il 2 settembre: Gli aiuti ricevuti da indicare

Il 2 settembre 2021 scade il termine per l'invio della domanda per il contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis attività stagionali: gli aiuti di Stato ricevuti da indicare

Il 2 settembre 2021 scade il termine per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali (Sostegni bis), previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sulle modalità di presentazione della domanda leggi anche Fondo perduto alternativo: le domande entro il 2 settembre.

Come sappiamo il 2 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali. All'interno dell'istanza, il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti:

  • dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (cosiddetto "Temporary Framework"), 
  • oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

In altri termini, i soggetti che presentano l’Istanza devono attestare, compilando una delle sezioni dedicate e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il possesso dei requisiti previsti per la Sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework.

Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali in oggetto (c.d. alternativo) rientra tra queste sezioni:

  • 3.1 “Aiuti di importo limitato” e
  • 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”,

insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus ed elencati nel quadro A del modello di istanza.

In sostanza, il contributo a fondo perduto alternativo può essere erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).

Limiti massimi di aiuti di Stato previsti per la Sezione 3.1

Relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021:

  • 100.000 euro, per il settore agricolo;
  • 120.000 euro, per il settore della pesca e acquacoltura; 
  • 800.000 euro, per i settori diversi dai precedenti; 

relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la richiesta del contributo “alternativo” in oggetto: 

  • 225.000 euro, per il settore agricolo; 
  • 270.000 euro, per il settore della pesca e acquacoltura; 
  • 1.800.000 euro, per i settori diversi dai precedenti.

Limiti massimi di aiuti di Stato previsti per la Sezione 3.12 

Relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021:

  • 3.000.000 di euro; 

relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo “alternativo” in oggetto:

  • 10.000.000 di euro.

Se l’importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione del Temporary Framework) determini il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 del punto A), riportando nel campo “Minor importo richiesto” l’importo ridotto del contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. 

Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, i soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione.

A tal fine, l’istanza prevede che nel quadro A, contenente l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente, venga indicato per ciascuno se è stato ottenuto rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12 e, se indicata la sezione 3.12, vengano indicate le date di inizio e fine del periodo ammissibile relativamente al quale si sono verificati i requisiti previsti. Se tali date non vengono indicate, si intende che i requisiti previsti si sono verificati rispetto all’intero periodo ammissibile, compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. 

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali occorre tenere conto, ad esempio, delle misure di cui all’articolo 26 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” e delle misure di cui all’articolo 136-bis del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, “Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole”.

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