Contributo a fondo perduto e decesso del professionista

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'eventuale fruizione del contributo a   fondo   perduto, ex   art.   1, D.L.   n.   41/2021, da   parte degli eredi del professionista deceduto, nell'ipotesi in cui la partita IVA dello stesso risulti ancora attiva, al fine di poter riscuotere compensi inerenti prestazioni professionali poste in essere.

In particolare l'Agenzia evidenzia come il comma 2, art. 1 del Decreto stabilisce che il contributo in esame non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021). L'Agenzia sottolinea che non è sufficiente che la partita IVA del professionista deceduto risulti ancora attiva, allo scopo di fatturare alcune prestazioni professionali dallo stesso fornite in precedenza e non riscosse al momento del decesso; infatti la partita IVA ancora attiva, al fine di cui sopra, non presuppone lo svolgimento di un'attività professionale.

Nel caso di specie, considerando che il decesso del professionista è avvenuto anteriormente all'entrata in vigore del Decreto, a tale data l'attività svolta dallo stesso era effettivamente cessata. Per questi motivi, gli eredi non possono beneficiare del contributo in esame.

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