Categorie protette: L’illegittima cancellazione dalle liste può costituire perdita di chance

Un candidato appartenente alle categorie protette (orfani, vedove e profughi), illegittimamente avviato al lavoro, da parte del centro per l’impiego, in un ente non tenuto alla sua assunzione e cancellato dalle liste dalla Provincia, non può richiedere di quantificare il danno in base alle differenze retributive e il giudice non può disporle in via automatica. Il ricorrente può invece ambire, dimostrandolo anche in via presuntiva, alla perdita di chance subita per mancata assunzione dovuta all’illegittima cancellazione dalle liste.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 22931/2021.

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