Ultimo bonus d’estate: Il contributo alternativo Decreto Sostegni Bis scade il 2 settembre

Restano pochi giorni per progettare un giro in bicicletta alla scoperta della Via Francigena con arrivo ad Assisi il 4 ottobre. Ma se volessimo andarci per chiedere un miracolo, sarebbe meglio muoversi altrimenti. Compiliamo dunque il modulo per richiedere questo importante sostegno di fine estate voluto dal Governo Draghi. Si tratta di una opportunità preziosa, soprattutto per coloro che non hanno ancora visto ripartire la propria attività agricola o commerciale. Ma dobbiamo davvero sbrigarci. L’ultimo bonus d’estate, il contributo alternativo al decreto Sostegni-bis, scade il 2 settembre prossimo. Bisogna presentare la domanda corredata di dati certi e verificati, con l’aiuto del nostro commercialista di fiducia. Ecco, intanto, in linea di massima, a chi spetta e cosa prevede.

A CHI SPETTA L’ULTIMO BONUS D’ESTATE

Questo contributo spetta a tutti i soggetti con partita Iva come imprenditori, professionisti ed enti. Devono poter dimostrare un ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi che devono riferirsi alle operazioni effettuate tra primo aprile e 31 marzo 2021, confrontate con i ricavi e compensi vecchi, maturati tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il contributo spetta a chi può dimostrare che i ricavi o corrispettivi più recenti sono inferiori di almeno il 30% rispetto a quelli maturati nel 2019-2020. Bisogna come sempre dimostrare la riduzione di fatturato o corrispettivi, vale anche

TUTTI PRONTI PER LA VERIFICA

Il primo passo da compiere è la verifica di fatturato e corrispettivi. Leggiamo con attenzione le circolari 15/E/2020, 22/E/2020 e 5/E/2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Occhio a fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Devono attenersi anche i soggetti con regime a forfait e quelli che applicano il regime di Iva per cassa. Per calcolare il fatturato vanno incluse tutte le entrate che rappresentano l’attività di impresa o esercizio di arti o professioni. Anche se non risultasse un perfetto allineamento con la data di fatturazione.

LE INCLUSIONI PIÙ PROBLEMATICHE

Questo calcolo è davvero complesso, ma non possiamo sbagliarlo. Nel totale rientrano anche le somme derivanti dalla vendita di terreni o fabbricati agricoli per i quali non abbiamo emesso fattura. Oppure le somme versate alla casse di previdenza a titolo di contributo integrativo: sono considerate somme imponibili ai fini Iva. Dobbiamo inserire pure i rimborsi spese addebitati in fattura al committente. Ma anche le spese che i professionisti sostengono per l’imposta di bollo sulle fatture inviate ai clienti. Dunque, attenzione a non sforare scaglione, neanche per pochi euro. Chi invece ha aperto la partita Iva tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020, deve conteggiare il fatturato e i corrispettivi considerando le operazioni dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita Iva.

IL COMPLESSO CALCOLO DELLA MEDIA MENSILE DEL FATTURATO

Solo chi ha un calendario fiscale personalizzato ha già calcolato il fatturato medio mensile dell’ultimo periodo. Dividiamo ciascuno dei due importi ottenuti per il numero dei mesi di attività. Ma attenzione: se abbiamo aperto l’attività il 19 giugno 2019, dividiamo l’importo totale del fatturato e corrispettivi da luglio 2019 a marzo 2020 per 9 mesi. Per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, dobbiamo invece dividere per 12 mesi. Attenzione però: chi aveva aperto l’attività a marzo 2020, ha un fatturato pari a zero per questo calcolo, dunque il contributo non spetta. Anche chi ha aperto la partita Iva dal 1° aprile 2020 fino al 26 maggio 2021 resterà a bocca asciutta.

ULTIMO BONUS D’ESTATE: IL CONTRIBUTO ALTERNATIVO DECRETO SOSTEGNI BIS SCADE IL 2 SETTEMBRE

Nella domanda bisogna specificare la fascia di ricavi/compensi per il 2019. La prima è fino a 100 mila euro; la seconda arriva fino a 400 mila euro. La terza fascia va da 400 mila a un milione di euro. Poi si va da 1 a 5 milioni di euro; infine, la quinta fascia riguarda chi fattura da 5 a 10 milioni di euro. Attenzione ai calcoli quando si somma il totale del fatturato proprio con quello di un defunto dal quale si eredita. Non dobbiamo includere nel calcolo i contributi a fondo perduto già ricevuti durante la pandemia o varie forme di credito di imposta di cui abbiamo beneficiato. I soggetti con contabilità a forfait devono fare riferimento, nella domanda, ai quadri LM22-LM27. Gli enti commerciali devono considerare i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.

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