Trattamento fiscale assegni straordinari fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/2021, fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, alla luce della norma interpretativa recata dall'articolo 47-bis, comma 2, del DL n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni bis”).

In particolare, con quest'ultima norma, il Legislatore ha chiarito che il rinvio all'articolo 17 (ora 19) del Tuir – operato dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, al fine di stabilire l'assoggettamento a tassazione separata "delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa" – deve intendersi limitato alla sola modalità di calcolo dell'aliquota applicabile ai fini della tassazione separata delle predette erogazioni escludendo però che tale tassazione sia oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari.

In recepimento alla disposizione in parola, inoltre, l'Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure alla nuova normativa. In particolare, gli uffici periferici procederanno, nell'esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati, fatti salvi i casi in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, rispetto ai quali gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l'importo residuo da versare.

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