Svolgimento di attività a contatto con minori - Chiarimenti Inl

L’articolo 25 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 prevede l’obbligo richiedere il certificato del casellario giudiziale per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo che va da 10.000 a 15.000 euro.
Su tali aspetti, l'Ispettorato del lavoro ha chiarito che:

  • nell'ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere "contestualmente" più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione;
  • diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha chiarito che gli alberghi devono richiedere il certificato del casellario giudiziario che attesta l'assenza di reati contro minori solo in caso di assunzione di lavoratori che hanno un contatto diretto esclusivamente con minori (ad es. babysitter) e non anche per i lavoratori addetti ai servizi di ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani.

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