Superbonus 110%: Ecco il modulo CILA

Modulo Cila Superbonus unico in tutta Italia ok definitivo della Conferenza unificata. Testo dell'accordo Anci in Gazzetta Ufficiale.

MODULO CILAS UNICO IN TUTTA ITALIA: ACCORDO CONFERENZA UNIFICATA IN GU

Grazie alla conversione definitiva del decreto Governance e PNRR e Semplificazioni, il superbonus riceverà un forte impulso.

Le procedure per poter avviare le opere rientranti nel superbonus 110% infatti vengono fortemente snellite dalla previsione di poter presentare al Comune la Cila, ossia il modulo con il quale, senza bisogno dell'attestazione dello stato legittimo, è sufficiente comunicare al Comune l'inizio dei lavori per beneficiare del maxi credito d'imposta. Fanno eccezione a questa regola solo le opere per le quali si deve procedere alla demolizione e ricostruzione dell'edificio.

Il modulo (sotto allegato) che il 4 agosto ha ricevuto il via libera definitivo della Conferenza unificata il cui Accordo (sotto allegato) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2021 sarà unico per tutta Italia e per comodità è stato già battezzato modulo Cilas (Cila + Superbonus). In questo modo si evita la complicazione di moduli diversificati da Regione a regione.

La Cila-superbonus, ossia il modulo per la comunicazione d'inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del d.l. n. 77 del 2021) è così strutturato:

  • la prima parte prevede l'inserimento dei dati del titolare e dei suoi recapiti (persona fisica, ente, condominio, onlus, altro soggetto) e dei dati dell'eventuale procuratore7 delegato; c'è poi una parte destinata alle dichiarazioni in cui indicare il possesso del titolo necessario alla presentazione della pratica e le opere che si intendono realizzare; infine la parte destinata alla Comunicazione d'inizio lavori asseverata che prevede dei campi vuoti da compilare dedicati alla qualificazione, alla locazione dell'intervento, alle attestazioni che hanno legittimato la costruzione dell'immobile, ai tecnici incaricati, all'impresa che eseguirà i lavori, al rispetto degli obblighi sanciti in materia di sicurezza sul lavoro e al rispetto della normativa sulla privacy.
  • La seconda parte invece è dedicata alle dichiarazioni del progettista relativamente al tipo d'intervento, da descrivere sinteticamente, alle comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni necessarie alla realizzazione dell'opera e alle autorizzazioni e agli atti di assenso che devono essere acquisiti. C'è poi uno spazio dedicato alle note e infine l'asseverazione del progettista sulla conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigenti.
  • La terza parte contiene un riquadro in cui barrare, tra i documenti riportati, quelli allegati alla Cila e uno spazio in cui indicare altri ed eventuali documenti necessari per asseverazioni, comunicazioni, segnalazioni o notifiche.

Il modulo si chiude con l'informativa sulla privacy ai sensi del GDPR Reg. UE 2016/679 che deve essere letta e sottoscritta dal dichiarante e dal progettista.

RIMOSSO L'OSTACOLO DELL'ATTESTAZIONE DELLO STATO LEGITTIMO

Grazie al decreto semplificazioni, come accennato all'inizio, è stato eliminato l'ostacolo maggiore al Superbonus, ossia l'attestazione dello stato legittimo. Questa

attestazione infatti, per la quale era necessario reperire tutta la documentazione da cui doveva risultare la regolarità urbanistica, era spesso difficile da reperire se si doveva procedere a interventi rientranti nel Superbonus su edifici datati. Problema aggravato ulteriormente dalle limitazioni imposte dalla disciplina emergenziale introdotta a causa del Covid19.

CILA ANCHE PER LE VARIANTI, MA A FINE LAVORI

Il tecnico abilitato tenuto a compilare la Cila deve solo indicare il titolo abilitativo che ha permesso di costruire l'immobile in relazione agli immobili costruiti dal primo settembre 1967, visto che in quell'anno è entrato in vigore l'obbligo della licenza edilizia per tutto il territorio nazionale. Per le edificazioni eseguite invece prima di questa data è sufficiente fare una segnalazione.

In ogni caso, per quanto riguarda le varianti effettuate in corso d'opera, basterà comunicarle una volta conclusi i lavori e per quanto riguarda la descrizione delle opere, sarà sufficiente procedere a una loro descrizione sintetica.

CASI IN CUI SI PERDE LA DETRAZIONE FISCALE

In base a quanto previsto dal decreto semplificazioni i benefici fiscali collegati al Superbonus 110% si possono perdere nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della Cila;
  • interventi difformi rispetto a quanto indicato nella Cila;
  • mancata attestazione dei dati relativi al titolo abilitativo o al periodo di costruzione dell'immobile;
  • attestazioni non veritiere rispetto alle informazioni di cui al punto precedente.

Non si ha decadenza dai benefici fiscali invece se si commettono solo violazioni formali che non pregiudicano le attività di controllo.

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