Sul sito dell’INPS è attiva la procedura semplificata per il Tfr e il Tfs semplificato

Il TFS e TFR semplificato è online. Dal 12 ottobre i lavoratori pubblici in regime di TFS e TFR hanno a disposizione una procedura semplificata sul sito dell’INPS per richiedere la quantificazione del Trattamento di fine rapporto o di fine servizio o per simularne l’ammontare.

Accedendo al sito con le proprie credenziali, SPID, CIE o CNS, e fornendo alcune semplici informazioni, i cittadini o i CAF, avranno la possibilità di richiedere la certificazione dell’importo in cessione ordinaria (DPR 180/1950), in cessione agevolata ai sensi del DL 4/2019 o di simularne l’ammontare.

Il DL 4/2019, per superare i forti ritardi nella erogazione delle liquidazioni ai dipendenti pubblici, ha infatti previsto, per alcune categorie di pensionati (legge Fornero, quota 100, addetti a lavori gravosi, pensioni anticipate o lavoratori precoci), la possibilità di richiedere l’anticipazione del TFR/TFS ad alcuni istituti bancari convenzionati, con tempi più rapidi rispetto a quelli abituali. Le certificazioni degli importi di TFR/TFS consentono perciò ai cittadini di richiedere l’anticipazione del trattamento alle banche, senza dover attendere molti anni.

IL TFS E TFR SEMPLIFICATO È ONLINE. CHE COSA SONO I TFR/TFS?

Come noto, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto è una sorta di liquidazione corrisposta a coloro che cessano dal servizio per pensionamento o altra causa di interruzione del rapporto di lavoro come dimissioni o licenziamento. Ma le modalità di calcolo e le caratteristiche dei due tipi di trattamento sono ben diversi. Il TFS spetta a tutti i lavoratori del settore privato e a quelli del settore pubblico assunti prima del 31 dicembre 2000. Il TFR spetta invece solo ai lavoratori pubblici assunti dopo il 2000.

Il TFS è un accantonamento da parte del datore di lavoro pubblico o privato, il cui importo varia in base alla retribuzione annua. La somma accantonata ogni anno corrisponde ad una mensilità di stipendio ed è calcolata dividendo lo stipendio annuale per 13,5.

Il montante viene moltiplicato per gli anni di servizio e rivalutato del 75% dell’indice di aumento dei prezzi al consumo dell’anno precedente, aumentato di una quota fissa dell’1,5%. La retribuzione utile comprende tutte le voci fisse della busta paga, incluse le indennità, gli aumenti di anzianità o premi di produzione purché corrisposti in maniera costante dal datore di lavoro.

LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

Il Trattamento può essere inoltre anticipato dal datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, in particolari circostanze e a determinati presupposti: soltanto per una volta nel corso della propria carriera, il lavoratore può chiedere che gli venga anticipato un importo non superiore al 70% di quanto maturato. L’anticipazione spetta in caso di attività lavorativa continuata per almeno otto anni. Può essere usata solo per spese sanitarie eccezionali, ristrutturazione o acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedo facoltativo di maternità o formazione.

IL REGIME DEL TFR

I lavoratori pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 hanno invece diritto al trattamento di fine rapporto. L’importo è calcolato sull’80% della retribuzione annua lorda, comprensiva di tredicesima, divisa per un dodicesimo e moltiplicata per gli anni di servizio. Non spetta in questo caso l’anticipazione del datore di lavoro e le regole fiscali applicabili sono più severe. In sintesi, gli importi sono spesso più risicati al punto da spingere i lavoratori assunti dopo il 2000 e le giovani generazioni a guardare a formule assicurative private spesso più rapide e vantaggiose.

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