Sostegni Bis: Decontribuzione per imprese turistiche, terme e commercio

Esonero contributivo per i datori del lavoro del turismo, terme e commercio che si impegnano a non licenziare nel 2021. Di cosa si tratta e a quali condizioni si può accedere

Un nuovo esonero contributivo per le aziende più colpite dall'emergenza Covid è stato inserito all'art 43 della bozza del nuovo Decreto Sostegni "bis" attualmente in circolazione (si ricorda che non sono escluse, anche se improbabili, modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta). Il decreto è stato approvato ieri dal consiglio dei Ministri e si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La nuova forma di decontribuzione riguarda i settori:

•del turismo e

•degli stabilimenti termali e

•del commercio e comporta, per l’azienda utilizzatrice, il blocco dei licenziamenti fino a fine 2021.

Vediamo più in dettaglio.

Viene previsto che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a partire dalla data di entrata in vigore del decreto sia riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con le seguenti caratteristiche:

•fruibile entro il 31 dicembre 2021

•nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021

•l’esonero contributivo totale è riparametrato e applicato su base mensile.

•restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

•Resta ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche.

Ai beneficiari si applica fino al 31 dicembre 2021 il divieto di:

•licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,

•licenziamento collettivo

•il blocco delle procedure in corso alla data del 18 marzo 2020, già contemplati dall'art 8 commi 9-11 del DL 18 2020 convertito in legge.

La norma prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale -

Ancora, la norma prevede che l'esonero sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sono stanziati per questa misura 770 milioni di euro per il solo 2021.

L'Inps è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande, per cui si attendono come di consueto le istruzioni operative, e sospenderà le autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l'importo stanziato.

Da segnalare infine che il beneficio rientra nei limiti e condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» quindi l'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che sarà comunicata dall'istituto previdenziale.

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