Servizi di ricarica per veicoli elettrici riconducibili a erogazioni effettuate da distributori automatici

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto comportamento, ai fini della fatturazione, per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica.

In particolare l'Agenzia ha precisato che i servizi di ricarica di veicoli elettrici (ubicati in luoghi pubblici o privati) ma comunque fruibili al pubblico, a fronte dell'erogazione e dell'incasso del relativo corrispettivo, possono ricondursi alla nozione di "distributore automatico" e, come tali, sono assoggettati agli obblighi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Pertanto, come previsto dalla Risoluzione 30 giugno 2016, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi già a decorrere dal 1° aprile 2017 (se dotati di porta di comunicazione) ovvero dal 1° gennaio 2018 (qualora siano senza porta di comunicazione).

Tuttavia, per l'erogazione del servizio, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, viene meno laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura (emessa dal 2019 in formato elettronico e trasmessa tramite SdI).

Infine, l'Agenzia precisa che l'obbligo di emissione della fattura ricorre sia qualora venga espressamente richiesta dal cliente, sia laddove la colonnina per l'erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne.

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