Senza discontinuità lavorativa, è escluso l'accesso al regime speciale per impatriati

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015.

Il caso riguarda un cittadino italiano, distaccato all'estero e rientrato in Italia nel 2021, con un nuovo contratto con altra società del gruppo. L'Agenzia chiarisce che la nuova posizione lavorativa, assunta dal lavoratore al rientro, è in sostanziale continuità con la precedente; non ravvisandosi il requisito della discontinuità lavorativa, quindi l'accesso al regime fiscale agevolato è precluso.

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