Risoluzione di locazione tramite raccomandata a mano: Cassazione

Con Ordinanza 3 giugno 2021 n. 15352, la Corte di Cassazione ha affermato che la raccomandata a mano non è sufficiente a risolvere il rapporto locativo, ai fini fiscalise tale atto non è registrato.
Infatti, la Suprema Corte sottolinea che anche qualora si volesse assegnare alla raccomandata a mano il valore di un atto di risoluzione contrattuale, la mancata registrazione prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 131/1986 rende l'atto, con particolare riferimento alla presunta data di risoluzione del contratto, inopponibile al fisco ai sensi dell'art. 2704 C.c.
Inoltre, non è rilevante ai fini della tassabilità dei redditi 2009 il fatto che il locatore abbia provveduto alla registrazione dell'atto di risoluzione nel 2010, mediante ravvedimento operoso.

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