Ripetizione indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Con la Circolare n. 174 del 22 novembre 2021, l'INPS ha illustrato la nuova disciplina introdotta dall’art. 150 del DL n. 34/2020, con riferimento alla restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell’art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito.
La norma sopra menzionata ha altresì previsto che ai sostituti d'imposta spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme nette ricevute.
In particolare, l'Istituto nella suddetta circolare tratta i seguenti aspetti:
- ambito di applicazione dell’art. 150 del DL n. 34/2020 e modalità di restituzione degli indebiti;
- determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione;
- credito d’imposta;
- definizione rapporti in corso alla data di entrata in vigore della norma.