Responsabilità disciplinare e valutazione della condizione psichica del lavoratore

Con Sentenza n. 12641 del 12 maggio 2021, la Corte di Cassazione stabilisce che, in ambito di responsabilità disciplinare, al fine di valutare la proporzionalità tra sanzione e mancanza del lavoratore vanno tenuti presenti sia gli aspetti oggettivi, sia quelli soggettivi del caso concreto. Tra gli elementi da accertare rientra la condizione psichica del lavoratore, che indica se lo stesso ha agito con o senza coscienza e volontà.
Nel caso di specie, un lavoratore, al quale è stato intimato il licenziamento disciplinare per aver acquistato merci in nome e a spese del datore di lavoro, si difende sostenendo di trovarsi in uno stato psicologico di grave turbamento a seguito di un naufragio avvenuto durante un suo viaggio in nave e che tale situazione ha compromesso la sua consapevolezza in ordine agli atti compiuti.
Tuttavia, nel caso di specie la Corte di merito, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, aveva correttamente accertato l'insussistenza di una condizione di privazione delle facoltà intellettive e volitive.