Regime lavoratori impatriati: Le condizioni per beneficiarne per ulteriori 5 periodi d'imposta

Un cittadino italiano, managing director presso una società e rientrato, il 15 aprile 2019, in Italia con la famiglia (tra cui due figlie, la minore diciottenne da luglio 2021) fruisce del regime per lavoratori impatriati dal periodo d'imposta 2019, facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% e intende esercitare l'opzione per fruire del regime speciale per ulteriori 5 periodi d'imposta, esercitandola nel 2021.

Con Risposta n. 703 del 12 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il 2023 è il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio di regime speciale per lavoratori impatriati. L'opzione per fruire del regime speciale per ulteriori 5 periodi d'imposta (2024-2028) potrà essere esercitata solo allo scadere del quinquennio agevolato e, quindi, a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, a condizione che sussistano i requisiti ex articolo 5, comma 2-bis, lett. a), DL n. 34/2019, ovvero:

•avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente;

•essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nel 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'esercizio dell'opzione.

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