Plastica monouso: Approvato il Decreto

Approvato dal CdM lo schema del decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2019/904 finalizzata a eliminare progressivamente i prodotti di plastica monouso

APPROVATO DAL CDM IL DECRETO CHE COMBATTE LA PLASTICA MONOUSO

Approvato dal CdM lo schema di decreto legislativo (sotto allegato), che attua la direttiva UE 2019/904, come emerge dal comunicato stampa n. 45 del 4 novembre 2021. Guerra dichiarata quindi alla plastica, tanto dannosa per l'ambiente. Il testo sancisce che l'obiettivo del decreto è d'introdurre misure finalizzate a perseguire i seguenti risultati:

  • prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare sull'ambiente acquatico e sulla salute umana;
  • promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;
  • contribuire alla riduzione dei rifiuti;
  • favorire il corretto funzionamento del mercato;
  • promuovere comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;
  • promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Le disposizioni del provvedimento riguardano i prodotti in plastica monouso, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

CHE COSA SI INTENDE PER PLASTICA E PRODOTTO MONOUSO

Lo schema di decreto fornisce due importanti definizioni per una migliore comprensione del testo e della sua applicazione.

Con il termine plastica si fa riferimento esclusivamente al "materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".

Il prodotto di plastica monouso invece è quello "realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito."

ACCORDI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DELLA PLASTICA

Per poter ridurre significativamente, entro il 2026, il consumo di prodotti in plastica il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano devono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, anche per perseguire tutti i vari obiettivi previsti, come quello di avviare la produzione delle imprese verso prodotti riutilizzabili e di sensibilizzare la collettività sul tema dell'economia circolare e sulla necessità di riciclare i prodotti.

DIVIETO D'IMMETTERE SUL MERCATO PRODOTTI MONOUSO

Il provvedimento prevede anche il divieto d'immettere sul mercato prodotti di plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, consentita solo fino all'esaurimento delle scorte e solo se si dimostra che l'acquisito è anteriore rispetto all'entrata in vigore del suddetto divieto.

Non è invece vietata, in presenza di determinate condizioni, l'immissione nel mercato di prodotti biodegradabili e compostabili, come da "certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento."

L'art. 6 stabilisce poi i requisiti dei prodotti in plastica monouso elencati nell'allegato C, che a partire dal 3 luglio 2024 possono essere immessi sul mercato se i tappi e i coperchi rimangono attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto, mentre l'art. 7 definisce le regole della marcatura che deve essere presente sul prodotto o sull'imballaggio.

REGIME SANZIONATORIO

Il decreto si occupa poi, nel dettaglio, del regime di responsabilità del produttore, della raccolta differenziata, delle misure di sensibilizzazione (da segnalare il modello "scuola plastic free e per un futuro sostenibile" per educare i bambini allo smaltimento, al riciclo e al riuso e che si pone l'obiettivo di ridurre anche nelle scuole il consumo di prodotti monouso in plastica entro l'anno scolastico 2025/2026) e di altri aspetti importanti prima di arrivare alle sanzioni previste per chi immette sul mercato prodotti in plastica o li rende disponibili in violazione di quanto disposto dall'art. 5.

Sanzioni che arrivano fino a 10.000 euro e che raddoppia se il trasgressore immette un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del suo fatturato. Le sanzioni, precisa il provvedimento, vengono applicate in base a quanto previsto della legge del 24 novembre 1981, n. 689 e una volta riscosse sono destinate al "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni".

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