Per le imprese in crisi arriva l'esperto

Il decreto legislativo n. 118/2021 rinvia il Codice della Crisi al 2022 e introduce la figura dell'esperto per la composizione negoziata della crisi.

L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Il decreto n. 118/2021 (sotto allegato), che è stato pubblicato in gazzetta il 24 agosto e che ha disposto il rinvio al 16 maggio 2022 del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, prevede importanti novità. L'introduzione della nuova procedura chiamata "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" e la possibilità per l'imprenditore in crisi, di avvalersi di un esperto indipendente nel caso in cui è ragionevolmente possibile risanare l'impresa. Richiesta che può essere avanzata però, come precisa la norma, solo dall'imprenditore commerciale o agricolo che sta attraversando un momento di possibile crisi a causa di uno squilibrio di tipo patrimoniale o economico finanziario.

DOMANDA DI NOMINA E FUNZIONE DELL'ESPERTO

La domanda per la nomina di questo esperto deve essere presentata dall'imprenditore tramite la piattaforma telematica che verrà realizzata, compilando un modulo apposito, che deve contenere tutte le informazioni utili per la nomina e lo svolgimento dell'incarico.

Una figura, quella dell'esperto, di estrema importanza, perché il suo compito è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e di altri soggetti eventualmente interessati, per trovare la soluzione migliore a superare la crisi, che può consistere anche nel trasferimento dell'azienda o di alcuni rami della stessa.

TEST PRATICO PREVENTIVO SU PIATTAFORMA

Prima di chiedere la nomina dell'esperto, che come abbiamo visto, è consentita se l'imprenditore ritiene che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, lo stesso potrà accedere a una piattaforma al fine di eseguire un test pratico e redigere un piano di risanamento nei modi che verranno indicati da un decreto del Ministero della giustizia, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

L'ELENCO DEGLI ESPERTI

Questi esperti, per svolgere le suddette funzioni, dovranno essere inseriti in un elenco, che sarà presente in ogni camera di commercio di ogni capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti che possono ricoprire la carica di esperto per la composizione negoziata possono essere:

  • dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti da almeno cinque anni all'albo;
  • avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi d'impresa iscritti da almeno cinque anni all'albo;
  • consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologata iscritti da almeno cinque anni all'albo;
  • "coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza."

In aggiunta a questi requisiti, ne sono previsti altri di tipo formativo, che sarà il Ministero a definire con decreto.

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

I soggetti che saranno in possesso dei requisiti necessari potranno iscriversi all'elenco suddetto presentando specifica domanda e tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di quanto richiesto dalla legge, compreso il curriculum vitae e la certificazione che attesta l'assolvimento degli obblighi formativi richiesti. La domanda priva dei documenti indicati viene respinta, ma può essere ripresentata.

Una volta iscritti, la nomina dell'esperto avviene da parte di una Commissione formata da un magistrato, un membro della Camera di Commercio un membro designato dal Prefetto. Spetta al segretario della Camera di commercio comunicare l'istanza per la nomina dell'esperto, che viene designato sempre dalla suddetta Commissione entro 5 giorni.

REQUISITI DELL'ESPERTO

L'esperto è un soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c che sancisce le cause d'ineleggibilità e di decadenza, non deve avere legami né con l'impresa né con altri parti coinvolte o interessate alla procedura.

Costui deve operare in modo imparziale, indipendente, riservato e professionale, può farsi assistere da altri soggetti esperti e può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni che ritiene più utili per espletare al meglio il proprio incarico.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'esperto, una volta nominato e accettato l'incarico, convoca l'imprenditore per verificare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se l'esperto non ravvisa la presenza degli estremi necessari per risanare l'impresa lo comunica subito all'imprenditore e al segretario della camera di commercio. L'incarico dell'esperto deve considerarsi concluso se, una volta trascorsi 180 giorni dalla nomina, le parti non hanno trovato, anche dopo una proposta dell'esperto, una soluzione per superare la situazione di crisi. L'incarico comunque può anche proseguire se tutti sono d'accordo e se l'esperto accetta, o quando l'imprenditore ha richiesto al tribunale l'adozione di misure protettive e cautelari (artt. 6 e 7) o quando il giudice autorizza l'imprenditore al compimento degli atti previsti dall'art. 10 del decreto.

"Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti."

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