Per figli affetti da COVID-19, in quarantena o DAD previsti ulteriori congedi parentali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 146 della medesima data (c.d. "Decreto Fiscale"), in vigore dal giorno seguente e recante numerose novità per datori di lavoro e dipendenti, tra cui, in materia lavoro:
- la concessione di ulteriori trattamenti COVID-19 di ASO e CIGD (13 settimane) e di CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria (9 settimane), per il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021;
- il blocco dei licenziamenti per la durata dei trattamenti richiesti;
- il rifinanziamento, per il 2021, dell'indennità di malattia per quarantena e il rimborso forfettario per gli oneri sostenuti, per i suddetti eventi, con riferimento ai soli lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'INPS;
- nuove norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la reintroduzione, fino al 31 dicembre 2021, a favore dei lavoratori dipendenti, dei congedi parentali per i figli in DAD, affetti da COVID-19 o in quarantena.
Cerchiamo ora di approfondire proprio quest'ultima previsione.
I suddetti congedi spettano al lavoratore dipendente genitore di figlio convivente con meno di 14 anni, o con disabilità grave a prescindere dall'età, e danno diritto ad un'indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione. Li stessi possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e sono coperti da contribuzione figurativa.
Per quanto concerne gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale richiesti ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 per i periodi di cui sopra (DAD, infezione da COVID-19 o quarantena dei figli), nel periodo compreso tra la data di inizio dell'anno scolastico 2021/2022 ed il 22 ottobre 2021 - data di entrata in vigore del decreto in esame - li stessi possono essere convertiti, su richiesta dell'interessato, nei congedi parentali COVID-19 di cui al DL n. 146/2021.
A differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali COVID-19, la fruizione del congedo parentale introdotto da quest'ultimo decreto non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non si renda possibile la sua effettuazione in modalità agile.
A proposito, invece, dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il decreto in esame prevede altresì che, per i giorni in cui un genitore fruisce del suddetto congedo, indennizzato o non indennizzato, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, all'altro genitore non è consentito fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.