Pensioni: Requisiti età immutati fino al 2024

Il decreto del Ministero dell'Economia sull'adeguamento dei requisiti anagrafici all'incremento della speranza di vita lascia inalterate le età attualmente in vigore.

I requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione non cambiano per il biennio 2023-2024 Lo annuncia il decreto 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economiapubblicato ieri in Gazzetta ufficiale n.268 del 10 novembre 2021,  sull'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Il provvedimento ricorda che già a partire dal decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, è previsto il collegamento tra  requisiti  di  accesso  al   sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita registrati ogni anno dall'ISTAT da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento; e in modo omogeneo   per tutti i   regimi pensionistici.  Tali adeguamenti sono effettuati con cadenza biennale a partire dal 2019. 

La normativa è stata aggiornata dall'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, con riferimento agli adeguamenti biennali prevedendo che:

a)   la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

b)   b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento   dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;

c)   gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;

La nota Istat del 14 maggio 2021 ha comunicato che la variazione della speranza di vita relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento è pari a -0,25 decimi di anno, che trasformato in dodicesimi di anno, e arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a tre mesi.

Su queste basi il Ragioniere dello stato comunica dunque che dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art.  12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.

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