Pensione opzione donna con meno di 35 anni di contributi

La Legge di Bilancio ha prorogato per tutto il 2021 la pensione Opzione Donna. L’INPS ha confermato che la possibilità di accedere alla pensione Opzione Donna con meno di 35 anni di contributi. Si tratta di arrotondamento contributivo solo per alcune lavoratrici. Analizziamo di cosa si tratta e quali sono i requisiti di accesso nel 2021.

PENSIONE OPZIONE DONNA CON MENO DI 35 ANNI DI CONTRIBUTI

Le donne lavoratrici dipendenti o autonome possono acceder alla pensione Opzione donna con i seguenti requisiti:

a) dipendenti: 35 anni di contributi e 58 anni di età;

b) autonome: 35 anni di contributi e 59 anni di età.

I requisiti (età e contributi) devono essere maturati il 31 dicembre 2020.

Questa misura prevede una finestra di uscita di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti. La finestra diventa più lunga per le lavoratrici autonome, infatti è di 18 mesi.

Questa misura è penalizzante in quanto calcolata con il sistema interamente contributivo. La penalizzazione dipende dalla carriera lavorativa della lavoratrice e può arrivare fino al 35% di decurtazione dell’assegno pensionistico. Ma bisogna anche considerare che permette di accedere alla pensione 8/9 anni prima.

Per sapere come è calcolato l’assegno pensionistico con questa misura, consigliamo di consultare la nostra guida: come si calcola l’assegno pensione con Opzione Donna e quanto incide la penalizzazione? Ecco un esempio pratico

REQUISITO CONTRIBUTIVO MENO DI 35 ANNI

In alcuni casi è possibile accedere alla pensione Opzione Donna con un arrotondamento sul requisito contributivo. Infatti, l’INPS ha confermato che per le lavoratrici del settore pubblico potrebbero bastare anche 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di contributi. Quest’arrotondamento è previsto dalla Legge 449/1997 articolo 59, comma 1, lettera b.

Tale diritto permane come chiarito nel messaggio INPS numero 2974/2015 per:

a) le dipendenti che accedono al regime sperimentale Opzione Donna (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

b) coloro che raggiungono 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (sono    sufficienti 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

c) i salvaguardati che raggiungono il diritto alla pensione con 40 anni di contributi senza requisito anagrafico (sono sufficienti 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

d) coloro che accedono alla pensione di inabilità.

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