No reintegra presso il cessionario se il cedente è fallito

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24691 del 14 settembre 2021, ha affermato che qualora la società cedente un ramo d'azienda risulti essere fallita, i lavoratori dipendenti licenziati non possono essere reintegrati presso il cessionario sulla base della motivazione che mancano le condizioni per derogare all'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro (ai sensi dell'articolo 47, comma quinto, della Legge 428/1990). 
In merito i giudici hanno sottolineato che nell'ipotesi in cui il cedente sia coinvolto in una procedura di liquidazione, i lavoratori in eccedenza sono comunque esclusi dal passaggio al cessionario anche se l'attività d'impresa non sia cessata, in quanto ai fini dell'esclusione rilevala sola amministrazione straordinaria.

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