Modelli dichiarativi - Contributi e indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Aiuti di stato - Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Come noto, l’art. 1-bis del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n 73 del 2021), introdotto in sede di conversione in legge, ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137 del 2020).

Di conseguenze, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis - che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'IRAP, dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono più indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che i predetti soggetti non devono neanche compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).

I contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate.

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