Lotterie istantanee, legittimo il rinnovo della concessione

Con una pronuncia emessa il 2 settembre scorso, i giudici comunitari hanno stabilito che il rinnovo della concessione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea, accordata all’unico soggetto che aveva partecipato alla gara, è conforme al diritto europeo.

Il rinnovo, sempre secondo quanto riportato nella sentenza emessa dalla V sezione della Corte di Giustizia Europea, è legittimo anche se è stato accordato due anni prima della scadenza e con modalità di pagamento differenti da quelle fissate in origine.

Le domande di pronuncia pregiudiziale erano state presentate nell’ambito di due controversie tra, da un lato, la Sisal SpA (causa C-721/19), nella prima e la Stanleybet Malta Ltd (causa C-722/19), nella seconda e, dall’altro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lotterie Nazionali Srl e Lottomatica Holding Srl.

La questione era sorta in merito alla conformità al diritto dell’Unione del provvedimento con cui l’ADM ha rinnovato, nel corso del 2017, la concessione rilasciata nel 2010 alla società Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea.

Nel 2009, infatti, la gestione del Gratta e Vinci venne affidata in concessione attraverso una procedura di gara di appalto pubblico basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sebbene l’amministrazione aggiudicatrice avesse configurato un sistema di concessione in cui potevano essere selezionati fino a quattro concessionari, alla gara partecipò, come unico offerente, Lotterie Nazionali Srl.

La concessione, della durata di nove anni, fu rinnovata a Lotterie Nazionali Srl, per il medesimo periodo, due anni prima della scadenza con il Decreto Legge n. 148/2017, mediante il quale l’Amministrazione autorizzò la prosecuzione del rapporto concessorio fino al 2028.

Dopo che i primi ricorsi sul rinnovo della concessione furono rigettati dal TAR del Lazio, Sisal e Stanleybet decisero di impugnare la decisione dinanzi al Consiglio di Stato.

Quest’ultimo sospese il procedimento e rinviò alla Corte Europea alcune questioni pregiudiziali sulla prosecuzione del rapporto concessorio senza aprire una nuova procedura di gara, sulla modifica delle modalità di pagamento, sulla legittimità che gli operatori del settore che non parteciparono alla gara originaria potessero opporsi al rinnovo.

Recentemente la pronuncia della Corte secondo cui, innanzitutto, il rinnovo della concessione, sebbene formalmente imposto mediante un decreto fiscale, rappresentava un’opzione che non poteva essere ignorata, atteso che «corrispondeva alla volontà precedentemente espressa dall’Agenzia Dogane e Monopoli».

Il diritto dell’Unione, inoltre, ha sentenziato la Corte, non osta ad «una normativa nazionale che impone il rinnovo del contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione», quando tale evenienza era già prevista nel contratto di concessione originario.

Valutata positivamente anche la nuova modalità di pagamento, atteso che, sempre secondo la Corte, tali cambiamenti «si limitano a modificare gli importi parziali che il concessionario è tenuto a versare» e non sembrano aver alterato «l’equilibrio finanziario della concessione».

Infine, conclude la sentenza, «un operatore economico può proporre un ricorso contro una decisione di rinnovo di una concessione per il fatto che le condizioni di esecuzione del contratto di concessione originario sono state sostanzialmente modificate, pur non avendo partecipato alla procedura di aggiudicazione originaria di tale concessione, a condizione che, nel momento in cui la concessione dev’essere rinnovata, possa dimostrare un interesse ad ottenere tale concessione».

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