Licenziamento collettivo: Reintegrazione se gli esuberi sono limitati al settore da esternalizzare

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33183 del 10 novembre 2021, ha condannato una società a reintegrare un lavoratore licenziato a seguito di un licenziamento collettivo, in quanto l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori in esubero al solo settore da esternalizzare.
I giudici hanno precisato che la scelta di un determinato gruppo di dipendenti, ai fini del licenziamento collettivo, può considerarsi legittima solo qualora il piano di ristrutturazione dell'impresa si riferisca ad un'unità produttiva in modo esclusivo.