Licenziamento collettivo: Le indicazioni dalla cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, ha chiarito che l'espressione "intenda licenziare" di cui alla Legge n. 223/1991, art. 24 è una chiara manifestazione della volontà di recesso, pur necessariamente ancorata al fatto che i licenziamenti non possono essere intimati se non successivamente all'iter procedimentale di legge, mentre cosa ben diversa è l'espressione "deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo" ai sensi della novellata Legge n. 604/1966, art. 7, che è invece imposta al fine di intraprendere la nuova procedura di compensazione (o conciliazione) dinanzi alla DTL, e non può quindi ritenersi di per sè un licenziamento. Inoltre, aggiunge la Corte, rientra nella nozione di "licenziamento" il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta del lavoratore medesimo.

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