Intrattenimento digitale: Dal 30 giugno sarà possibile richiedere il fondo perduto

Dalle ore 12 del 30 giugno sarà possibile accedere al contributo a fondo perduto del Fondo per l'intrattenimento digitale. Vediamo chi sono i beneficiari

A partire dalle ore 12 del 30 giugno 2021 sarà possibile presentare le domande di accesso al fondo perduto della misura First Playable Fund, Fondo per l'intrattenimento digitale.

A stabilirlo è il decreto direttoriale 21 maggio 2021 in corso di pubblicazione in GU.

Le domande dovranno pervenire utilizzando la piattaforma informatica che sarà raggiungibile:

  • dalla sezione apposita del sito web del MISE 
  • e dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia www.invitalia.it

Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 18.12.2021 e pubblicato in GU dell'08.02.2021 n. 32, ha definito le modalità di attuazione per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l'intrattenimento digitale

Fondo per l’intrattenimento digitale

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto del 50% delle spese e dei costi ammissibili di cui al presente decreto, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

La misura agevolativa è stata introdotta dall'art. 38, comma 12 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, attraverso il sostegno alle fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochinecessarie alla realizzazione di prototipi, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

I SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: 

  1. svolgono, in via prevalente, l'attività economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse»
  2. hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
  3. sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all'art. 6;
  4. hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone;
  5. sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  6. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  7. garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.

PROGETTI AMMISSIBILI

progetti ammissibili prevedono, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, la realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale.

Ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo, tali progetti devono: 

  1. essere realizzati dai soggetti di cui sopra, presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione; 
  2. prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo prototipo;
  3. prevedere spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00 (ventimila); 
  4. essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni. 
  5. essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa /costo ammissibile alle agevolazioni.
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