Ingresso in Italia, le nuove misure fino al 15 dicembre 2021 per entrare in Italia

Regole aggiornate per entrare in Italia dall'estero in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021. Le destinazioni vietate. l testo delle ordinanze del Ministero della Salute Pubblicata in Gazzetta ufficiale il 23 ottobre 2021 laordinanza 22.10.2021del Ministero della Salute con le nuove misure per gli spostamenti da e verso l'Italia dall'estero. Le misure sono in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.

Vengono modificati in particolare gli elenchi C e D per i quali, in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti sono individuate precise procedure per l'ingresso in Italia

Viene inoltre precisato che per certificazione Verde COVID 19 si intende:

  1. la certificazione rilasciata dalle autorità italiane dl 52 2021
  2. 2.   la certificazione europea la cui validità è sempre ammessa sia in formato digitale che cartaceo.

Condizioni e procedure di ingresso

INGRESSO DA PAESI DELL'ELENCO C:

Sono necessari:

a)  presentazione al vettore o altri incaricati del Passenger Locator Form (PLF: moduli utilizzati dalle Autorità Sanitarie dei vari paesi con uno standard europeo comune nel caso in cui i passeggeri siano stati esposti ad una malattia infettiva durante un viaggio a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto (per facilitare il tracciamento dei contatti. Le informazioni fornite nei PLF possono essere utilizzate dall’Autorità Sanitarie dei Paesi di destinazione al fine di poter contattare rapidamente i passeggeri) -

b)  presentazione al vettore di una delle certificazioni verdi COVID-19 o di altra certificazione equipollente;

c)  in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione è necessario:

  • isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni,
  • sottoposizione a un test molecolare o antigenico, alla fine di detto periodo.
  • presentazione del Passenger Locator Form
  • presentazione della certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione anti- SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Per le persone in arrivo o transitate in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America vale anche a certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti
  • presentazione della certificazione di test molecolare o antigenico negativo nelle 72 ore precedenti. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  • In caso di mancata presentazione delle certificazioni:
  • l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico e
  • isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form,
  • test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo. GLI SPOSTAMENTI VERSO I GLI STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO E(invariato) sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

PER L'INGRESSO DA PAESI DELL'ELENCO D

a)  esigenze lavorative;

b)  assoluta urgenza;

c)  esigenze di salute;

d)  esigenze di studio;

e)  rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva. L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DAGLI STATI E territori dell'elenco E, è consentito solo in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a)  esigenze lavorative;

b)  assoluta urgenza;

c)  esigenze di salute

d)  esigenze di studio;

e)  rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f)    ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g)  ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

h)  ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo;

i)     ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

j)    ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;

k)   m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP.

Sono previste le seguenti modalità:

a)   presentazione del Passenger Locato Form  

b)   presentazione di test negativo effettuato

c)   sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;

d)   sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera

Esclusioni

Altri casi particolari sono approfonditi nel testo della ordinanza all'art 6. Si segnala in particolare che:

  • i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori
  • L'esenzione dall'isolamento fiduciario citata, non si applica ai minori di età pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell'effettuazione del tampone previsto ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri.

Elenchi dei paesi esteri (allegato 20 DPCM 2.3.2021) come modificati dalla ordinanza 22 ottobre 2021

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Elenco B

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco».

Elenco D

Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

TOP