Indennità Covid-19 del Sostegni Bis: Possibile chiedere il riesame degli esiti delle domande

L’INPS interviene in merito alle indennità una tantum COVID-19 previste dagli articoli 42 e 69 del DL 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) per i lavoratori stagionali in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (e quelli appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali), lavoratori intermittentiautonomi occasionali e dello spettacolo.

In particolare, l’Istituto fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Il termine per proporre il riesame, da considerarsi non perentorio, è di 20 giorni, decorrenti dal 18 ottobre 2021 e l’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, tramite l’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

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