Il proprietario deve pagare l’IMU anche se l'immobile è occupato abusivamente

La temporanea perdita del possesso dell'immobile per occupazione abusiva non determina l'esenzione dal pagamento dell'IMU.

IMU: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

L'IMU (imposta municipale propria) è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'ICI (imposta comunale sugli immobili).

L'imposta è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Soggetti passivi sono il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario nel caso di leasing.

LA PERDITA DEL POSSESSO DEL BENE

All'esame della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio è giunto il caso di un contribuente che ha impugnato, in primo grado, il silenzio-diniego sull'istanza di rimborso dell'IMU motivata dall'aver riguardato, l'imposizione, un complesso immobiliare che era stato, per gli anni 2012/2016, occupato abusivamente.

La sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, è stata impugnata dall'ente locale, il quale ha lamentato un'errata analisi della normativa di riferimento.

L'ente ha infatti evidenziato che, nel caso di specie, la limitazione del diritto di proprietà - data dall'impossibilità di disporre degli immobili - non determina la perdita dello stesso diritto e, quindi, permane l'obbligo di versamento dell'imposta.

Dall'altro lato, il contribuente ha ricordato che il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso del bene, da escludersi in tale circostanza per la perdita del potere materiale di fatto esercitato sullo stesso immobile.

NIENTE ESENZIONE SE L'IMMOBILE È OCCUPATO ABUSIVAMENTE

Con la sentenza n. 2858 del 08.06.2021 la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio adita ha riformato la pronuncia di primo grado, stabilendo che la temporanea perdita del possesso dell'immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell'IMU.

Il giudice dell'appello ha ricordato che "Ai fini tributari, […] i soggetti passivi dell'imposta IMU debbono essere individuati tra coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell'immobile o di un altro diritto reale di godimento".

Chi esercita uno dei menzionati diritti reali è considerato possessore dell'immobile.

La verifica del possesso del bene assume rilievo solo per individuare il soggetto passivo dell'imposta all'interno di tale cerchia di soggetti giuridici, non essendovi spazio per altri.

Nel caso di occupazione abusiva, la temporanea perdita del possesso dell'immobile da parte del proprietario non interviene in favore di un altro soggetto titolare di un diritto reale di godimento, ma di semplici occupanti e, pertanto, non viene meno l'obbligo del pagamento.

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