Il professionista pensionato non deve alla cassa il contributo di solidarietà

Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure con l’obiettivo di garantire l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, nonostante non incidano sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento, quale il contributo di solidarietà, che sia già determinato in base alle regole ad esso applicabili.

È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 23363 del 24 agosto 2021, nella quale ha affermato che si deve ritenere che tali atti siano incompatibili con il principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 della Costituzione che possono essere imposte solo dalla legge.

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