Il Redditometro sta tornando: Come difendersi?

Il Governo sta pensando di reintrodurre lo strumento del redditometro per contrastare ipotesi di evasione totale. Vediamo lo stato di avanzamento della situazione e le possibilità per difendersi.

Cosa deve fare un contribuente a cui viene notificato un invito al contraddittorio per un accertamento da redditometro? quali sono le procedure da seguire e gli errori da evitare? 

Il redditometro è una particolare modalità accertativa utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire sinteticamente (ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 600/73) il reddito del contribuente. Si tratta di una metodologia che si basa su alcuni elementi certi di spesa, per ricostruire il reddito percepito dal contribuente. Possono essere sottoposti a questo tipo di controllo soltanto i contribuenti che presentano per ciascun anno di imposta una differenza di oltre il 20% (1/5) tra reddito dichiarato e quello accertato induttivamente (è sufficiente che lo scostamento riguardi anche un solo anno di imposta).

La lotta all’evasione fiscale si fa sempre più stringente, e in questi giorni si è tornati a parlare di redditometro. Secondo le ultime indiscrezioni, il governo sta valutando di prendere in considerazione il redditometro come soluzione ulteriore per la lotta all’evasione fiscale. Il redditometro non è più in uso dal 2018, e il suo ritorno significherebbe l’introduzione di uno strumento che va ad individuare la capacità di spesa individuale dei cittadini. Il dibattito è ancora acceso, anche se tutto sembra andare verso un ritorno di questo strumento.

All’interno di questo contesto può essere utile andare ad individuare quali sono le principali modalità per difendersi da un accertamento da redditometro.

DIFENDERSI DAL REDDITOMETRO

QUALI SONO I SOGGETTI A RISCHIO REDDITOMETRO?

L’accertamento da redditometro nasce per contrastare l’evasione fiscale. Come tutti gli accertamenti di tipo induttivo con questo strumento il Fisco cerca di ricostruire il reddito percepito nell’anno di imposta dal contribuente, attraverso le spese che questi ha sostenuto nel corso dell’anno. Per poterlo fare il Fisco si avvale delle informazioni acquisite tramite il codice fiscale dei contribuenti. Infatti, ogni volta che facciamo un acquisto e forniamo il nostro codice fiscale il Fisco, attraverso le informazioni che affluiscono all’anagrafe tributaria, è in grado di ricostruire la nostra capacità di spesa. Il classico esempio è l’acquisto di n immobile o di un’auto, non supportati da una adeguata capacità reddituale. In questi casi il Fisco fa partire una comunicazione per sapere come avete fatto con il vostro reddito a sostenere quelle spese. Ebbene, se vi trovate in questa situazione l’unico modo per vincere il redditometro è provare che la vostra disponibilità finanziaria è superiore al reddito dichiarato. In pratica si tratta di dimostrare di aver conseguito:

  • Redditi esenti da imposta (es. vincite a lotterie o concorsi a premi);
  • Redditi soggetti a ritenuta d’imposta (es. TFR);
  • Donazioni;
  • Successioni;
  • Un cash flow o reddito spendibile superiore al reddito dichiarato (mutui, prestiti, etc...)

IN QUALI CASI VIENE EMESSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO?

L’Amministrazione finanziaria ha a disposizione un algoritmo in grado di analizzare le anomalie tra il reddito dichiarato dal contribuente e le sue disponibilità economiche. Prendiamo, ad esempio, il caso di un soggetto che dichiara 12.000 euro annue di reddito e che nel corso dell’anno ha sostenuto spese per viaggi per 2.000 euro, spese per colf per 3.000 euro, un’auto per 40.000 euro, ed ha in essere un mutuo legato all’abitazione principale per 1.000 euro mese. E’ evidente che in questo caso la sproporzione tra reddito dichiarato e spese sostenute è rilevante. Per questo motivo è probabile che l’Agenzia delle Entrate si insospettisca e proceda con un avviso di accertamento. Naturalmente, possono esserci spiegazioni, in una situazione come quella dell’esempio, magari data dall’utilizzo di denaro accumulato nel tempo come risparmio, ma l’obiettivo dell’Agenzia è quello di analizzare le situazioni a maggiore rischio evasione per verificare la presenza di redditi percepiti e non dichiarati dal contribuente.

GLI STEP LEGATI ALL’EMISSIONE DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO SUL REDDITOMETRO

La procedura che porta l’Agenzia delle Entrate ad emettere un avviso di accertamento basato sul redditometro è suddivisa in varie fasi. Come abbiamo visto, il punto di partenza è l’aver sostenuto una spesa superiore al 20% rispetto al reddito dichiarato. Le tipologie di spesa prese in considerazione sono:

  1. Aeromobili, aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore;
  2. Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi, navi di stazza superiore a 50 t, navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all’anno;
  3. Autoveicoli, con alimentazione a benzina e gasolio;
  4. Altri mezzi di trasporto, campers e autocaravans, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc.;
  5. Residenze principali e secondarie, in cui si considerano sia l’ubicazione sia il numero di metri quadrati o l’ammontare del canone di locazione;
  6. Collaboratori familiari, che vengono distinti tra quelli conviventi a tempo pieno, quelli a tempo parziale e quelli non conviventi, mentre non si considerano collaboratori familiari i soggetti addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi;
  7. Cavalli da corsa o da equitazione, operando una distinzione tra i cavalli mantenuti in proprio e i cavalli a pensione;
  8. Assicurazioni di ogni tipo, ad eccezione di quelle che concernono l’impiego di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate fa partire una lettera di invito a comparire, richiedendo al contribuente sottoposto a controllo la presentazione di documenti, ex articolo 32 del DPR n. 600/73, finalizzati a chiarire lo scostamento rilevato tra reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente in base all’articolo 38 del DPR n. 600/73.

A fronte dell’invito il contribuente ha tutto l’interesse a dare all’Ufficio la documentazione richiesta, cercando di giustificare il disallineamento, anche perché in caso di omessa risposta l’Ufficio potrebbe optare per più pesanti poteri di controllo (come le indagini finanziarie), oltre che applicare la sanzione da 258 euro a 2.065 euro (art. 11 D.Lgs n. 471/97). In ogni caso l’effetto peggiore della mancata comunicazione di informazioni e documenti è sicuramente quella prevista dall’articolo 32 comma 4 del DPR n. 600/73, secondo il quale la documentazione non addotta non potrà essere presa in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. L’Agenzia ha comunque precisato che i documenti non prodotti al primo contraddittorio dovranno comunque essere accettati dagli uffici se prodotti in sede di secondo contraddittorio.

Il secondo passaggio, qualora a seguito del primo contraddittorio la pratica non sia stata archiviata, è la comunicazione al contribuente per un nuovo invito a comparire per attivare il contraddittorio finalizzato a realizzare un accertamento con adesione. A questo punto è necessario valutare bene le varie strategie difensive al fine di decidere se accettare o meno la proposta di adesione formulata dagli uffici. In particolare, è possibile considerare le seguenti situazioni:

  1. Documentazione lacunosa da parte del contribuente – quando le pretese fondate dall’ufficio appaiono solide e giustificate e quando i documenti forniti dal contribuente appaiono lacunosi, specialmente se la pretesa non è di importi rilevanti può essere vantaggioso aderire beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/6 del minimo;
  2. Apprezzabili margini di difesa – qualora si ritiene possano esservi apprezzabili margini di difesa, il contribuente potrà dare corso all’accertamento con adesione al fine di riuscire a ottenere una somma inferiore a quella inizialmente richiesta dall’ufficio, tenendo conto che in questo caso aderendo all’accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte al 1/3 del minimo;
  3. Il contribuente è sicuro della sua posizione – in questo caso, qualora il contribuente non dovesse accettare la proposta effettuata dall’ufficio o qualora egli non si presenti al contraddittorio, l’Ufficio notificherà l’Avviso di accertamento, a fronte del quale il contribuente ha diverse possibili scelte.
  • Acquiescenza all’accertamento – comporta una riduzione di 1/3 delle sanzioni irrogate (ipotesi rara, sarebbe sicuramente più conveniente aderire direttamente al contraddittorio);
  • Acquiescenza per le sole sanzioni – alternativamente il contribuente potrebbe definire pagando le sole sanzioni (ridotte al 1/3 del loro ammontare), pagando il dovuto entro il termine di proposizione del ricorso, ed impugnare l’accertamento per quello che riguarda le sole imposte.
  • Contenzioso – L’ultima alternativa è quella di impugnare l’intero accertamento, ricordando che ove la pretesa sia inferiore a €. 20.000 di imposte dovrà essere attivata la procedura al reclamo mediazione (art. 17-bis D.Lgs n. 546/92).

IL REDDITOMETRO STA PER TORNARE IN VIGORE?

Il dibattito sul rientro in campo del redditometro che si è alimentato nelle ultime settimane troverà riscontro dopo il prossimo 15 luglio 2021. Questo, infatti, è il termine previsto per la pubblica consultazione promossa dal Ministero dell’Economia e finalizzata a ripristinare il redditometro dopo la sua inattività a partire dal 2018. Questa consultazione è dedicata agli operatori del settore ed alle associazioni dei consumatori per individuare le problematiche e le criticità sull’applicazione concreta del redditometro per i cittadini.

Difendersi dal redditometro: la consultazione dei dati a disposizione dell’agenzia delle entrate.

Per cercare di anticipare il Fisco il contribuente può avere una possibilità a disposizione. Con il provvedimento Prot.n. 280693/2020 del 4 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate sono state fornite le indicazioni per presentare istanza, da parte del contribuente, per entrare in possesso della documentazione a disposizione dell’Agenzia delle Entrate a suo nome. Infatti, il contribuente ha la possibilità di scoprire quali informazioni lo riguardano in relazione all’esame delle banche dati dell’anagrafe tributaria.

Attraverso la presentazione di una apposita istanza il contribuente può entrare in possesso delle informazioni che lo riguardano sulle banche dati dell’anagrafe tributaria. Con questa documentazione il contribuente può venire a conoscenza su quali spese si è basato (o si potrebbe basare) il redditometro. La cosa importante da sottolineare è che tutti i soggetti privati possono richiedere l’accesso ai dati dell’anagrafe tributaria nell’ottica di prevenire un accertamento del proprio reddito. L’istanza di accesso documentale, si legge nel provvedimento delle Entrate, deve essere inviata esclusivamente all’ufficio preposto alla raccolta delle informazioni di cui si richiede la visione, i cui recapiti sono reperibili sempre dal sito dell’Agenzia.

LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DOCUMENTALE SCRITTA

La richiesta della documentazione che riguarda il contribuente deve essere presentata esclusivamente in forma scritta. Per questo è necessario redigerla utilizzando l’apposito modello presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico – Accesso civico semplice” del sito internet del Ministero dell’Interno. Il modello può essere scaricato anche attraverso il link sottostante:

La richiesta può essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale. Può essere, inoltre, validamente presentata anche a mezzo posta, fax o a mano, ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del Testo unico sulla documentazione amministrativa agli indirizzi indicati nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell’Agenzia.

ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL’ISTANZA

Il responsabile del procedimento cura che entro trenta giorni dalla richiesta la Struttura competente proceda alla pubblicazione sul sito internet dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora i documenti, i dati o le informazioni oggetto di richiesta siano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, ne indica il collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta, il responsabile del procedimento invia, entro trenta giorni, un’apposita comunicazione motivata. In questo caso il contribuente ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso alla Commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

REDDITOMETRO ATTUALE E CONTATTI CON IL PASSATO

In questo momento la concentrazione del Governo è quella di individuare una nuova modalità di applicazione del redditometro come strumento di contrasto all’evasione fiscale dei contribuenti. In questo senso, la previgente formulazione del redditometro, che non dovrebbe essere riproposta con le stesse modalità, non è stata oggetto di analisi di questo articolo. Questo significa che, di fatto, è ancora presto per capire se le considerazioni, i chiarimenti di prassi e le sentenze di giurisprudenza possano oggi essere utili anche per questa nuova formulazione del redditometro.

Quello che dovrebbe essere certo è sicuramente una diversa modalità di applicazione dello strumento nei confronti dei contribuenti, con l’obiettivo di andare a colpire soggetti che davvero si trovano in situazione di palese evasione fiscale (soprattutto nei casi più difficili da trovare di c.d. “evasione totale “). Solamente dopo il 15 luglio sarà possibile capire meglio in che direzione andrà il Governo ed in quel caso aggiorneremo questo articolo per tener conto delle novità che ci saranno e come si potrà concretamente difendersi in caso di notifica di accertamento da redditometro.

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