INPS, liquidazione dell'assegno mensile di invalidità

Dopo le pronunce della Cassazione si ritiene che l'inattività lavorativa è requisito essenziale per il diritto all'assegno mensile d'invalidità.

LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ

Si avrà diritto all'assegno invalidità civile solo se risulta inattività lavorativa. A chiarirlo è l'Inps nel messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021. È stata la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ad intervenire sul requisito dell'inattività  lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed ha specificato che «il mancato svolgimento dell'attività  lavorativa integra non già  una mera condizione di erogabilità  della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio».

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRECLUDE INVALIDITÀ

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in maniera lineare «che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)».

INPS, INVALIDITÀ E ASSEGNO MENSILE

Considerato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, a partire dal 14 ottobre scorso, l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

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