Green Pass: Per il Garante Privacy è lecita la verifica dell'identità personale

È consentito il trattamento dei dati personali consistente nella sola verifica dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

IL QUESITO POSTO DALLA REGIONE PIEMONTE

Il 10 agosto il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi e per rispondere ad un quesito rivolto all'Autorità dalla Regione Piemonte sull'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

LA PRONUNCIA DEL GARANTE

Sulla richiesta di chiarimenti della Regione Piemonte, il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 Co 2 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, ovvero:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

VA ESCLUSA LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

Afferma poi il Garante che tra le garanzie previste dall'art. 13 Co 5 del DPCM del 17.06.21 è compresa anche l'esclusione della raccolta, in qualunque forma, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione.

Entro questi limiti, conclude il Garante, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella sola verifica dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

TOP