Green Pass: Nuovi obblighi per i datori di lavoro

Cosa comporta per i datori di lavoro l'obbligo che entrerà in vigore il 15 ottobre e come vanno organizzati i controlli. Green pass anche per colf e badanti

Il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre prossimo per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio. Lo ha deciso il Governo nel Consiglio del 16 settembre 2021 e si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, per l'entrata in vigore.

L'estensione dell'obbligo cosi generalizzata, per pubblico, privato, lavoro autonomo e volontariato, ha preso un po' alla sprovvista chi pensava ad una introduzione graduale, in alcuni settori più soggetti ad assembramenti o già interessati dall'obbligo per quanto riguarda i propri utenti.

I datori di lavoro, nel chiedere l'introduzione dell'obbligo per non rischiare nuove chiusure alle attività produttive, stanno ora per affrontare adempimenti abbastanza gravosi per l'organizzazione di questo nuovo adempimento. Vediamo    di seguito un veloce riepilogo degli obblighi, delle modalità di verifica, delle sanzioni previste.

OBBLIGO GREEN PASS AL LAVORO: CHI È INTERESSATO 

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato, sia autonomi che dipendenti, il green pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 

Sono interessati: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, volontari che svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione.

Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

CONTROLLI GREEN PASS: COME E CHI DEVE FARLI

I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti dunque entro il 15 ottobre 2021 a:

  1. organizzare un piano di controlli
  2. nominare gli incaricati.

Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate al momento dell'ingresso in azienda ma dato che il decreto specifica: "prioritariamente al momento dell'accessosi presume che il controllo possa essere fatto anche anticipatamente, oppure durante l'orario di lavoro.

Inoltre il testo parla di "controlli anche a campione": quindi risulta possibile non verificare a tappeto tutto il personale ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli con modalità personalizzate, sulla base delle esigenze aziendali 

Da sottolineare l'obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati di individuare con atto formale, quindi per iscritto, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. 

Nel testo della bozza è anche previsto che il Presidente del Consiglio su indicazione dei ministeri competenti possa far predisporre specifiche linee guida sulle modalità di verifica da utilizzare nel pubblico impiego.

Vale la pena evidenziare che il decreto non parla di utilizzo della applicazione C19 predisposta per gli esercenti di esercizi commerciali e luoghi di intrattenimento é di verifica dell'identità ma non si esclude che su questo possano giungere nuove indicazioni operative dai Ministri in questo senso.

SANZIONI PER VIOLAZIONI ALL'OBBLIGO DI GREEN PASS NEL LUOGO DI LAVORO  

Come detto sia i lavoratori pubblici che privati sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

I lavoratori pubblici sono sospesi dopo 5 giorni di assenza ingiustificata mentre per i dipendenti nel privato la sospensione scatta immediatamente ed è efficace fino al momento in cui il lavoratore presenta la certificazione verde, sempre con il termine massimo del 31 dicembre 2021.

Da notare che per le aziende con meno di 15 dipendenti, la bozza di decreto afferma "è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente" il lavoratore privo di green pass. Ciò fa presumere che sia in arrivo un provvedimento specifico che potrà chiarire le modalità di contrattualizzazione con eventuali sostituti anche se già sono state evidenziate le difficoltà nella ricerca di nuovo personale con tempistiche cosi ristrette.

La sanzione amministrativa per l'accesso senza green pass va da 600 a 1500 euro

La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.

Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro.

LAVORO DOMESTICO 

Anche per colf badanti baby sitter, assistenti familiari, l'obbligo di green pass è operativo, sia in caso di lavoro subordinato che per lavoro occasionale con Libretto famiglia. I lavoratori in regola in questo settore sono quasi un milione. Pare che i non vaccinati siano quasi 600 mila.

Si ricorda che il dl 122(2021 che ha esteso l'obbligo di certificazione verde anche a baby sitter e genitori per l'accesso nelle scuole a portare/recuperare i bimbi. 

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