Fissato il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali

Il D.M. 10 agosto 2021: tasso di interesse allo 0,165 per cento annuo

Con D.M. 10 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202, 24 agosto 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce la fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13 luglio 2021al 12 gennaio 2022). Si ricorda che per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si applica un interesse fissato semestralmente con apposito D.M. sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Con il D.M. in esame, stabilisce dunque il richiamato saggio di interesse nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2021 al 12 gennaio 2022.

1) La normativa di riferimento

La disciplina vigente fa riferimento all’art. 79, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale: nel dettaglio, il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. 

Tuttavia, lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni (compresi i primi trenta). 

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, viene accordata a condizione che a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione (v., art. 87, Testo unico cit.) 

La cauzione può essere prestata:

- mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell’art. 77; 

- mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato; 

- mediante deposito di fidejussione rilasciata da un’azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

- mediante deposito di polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l’amministrazione. 

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito. In tal caso l’operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia, questa volta ritenuta idonea dal ricevitore stesso. 

Come detto, l’agevolazione del pagamento differito comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze.

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