Fenailp: Speciale Decreto “Draghi” spostamenti dal 15 marzo a pasqua. In gazzetta il D.L. Draghi e le ordinanze di Speranza

Pronto il pacchetto di misure fino a Pasqua: Decreto Draghi, ordinanze Speranza, conversione decreto legge 14 gennaio

È stato pubblicato nella GU n. 62 del 13/3/2021 il Decreto Legge n.30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

Il Decreto consta di 4 articoli ed in particolare l'art 1 in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Sempre in data 13 marzo nella stessa Gazzetta sono state pubblicate tre ordinanze del Ministro Speranza che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.

Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.

Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 marzo.

A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata in data 13 marzo da parte della Regione.

Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza.

Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

La legge di conversione conferma che è sempre possibile il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. L'abitazione può essere anche la seconda casa alla quale è sempre possibile rientrare. Così recita l'art. 1 c. 3:

" Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»; "

Segue il comma 4 bis e 4 ter che disciplina gli spostamenti nell'ambito regionale e comunale.

«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.

4-ter. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia»;

Vediamo i dettagli

ZONA GIALLA

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile nelle Regioni che si collocano in zona gialla si applicano le misure previste per la zona arancione.

ZONA ARANCIONE

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 nelle zone arancioni è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

ZONE ROSSE IN BASE AL NUMERO DEI CONTAGI

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 le misure previste per la zona rossa si applicano anche alle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti sulla base dell'ultimo monitoraggio

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 i presidenti delle Regioni e Province autonome possono stabilire di applicare le restrizioni della zona rossa anche:

a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

SPOSTAMENTI A PASQUA SONO VALIDE LE REGOLE DELLA ZONA ROSSA

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020)

Nei medesimi giorni è consentito, in ambito comunale lo spostamento di sole due persone oltre ai minori di 14 anni una sola volta al giorno.

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